Dall'anno 2016 l'imposta non è più dovuta sulle prime case e relative pertinenze. Rimangono comunque sottoposti a tassazione gli altri fabbricati, le aree fabbricabili, e i terreni agricoli e non.
Dall'anno 2016 l'imposta non è più dovuta sulle prime case e relative pertinenze. Rimangono comunque sottoposti a tassazione gli altri fabbricati, le aree fabbricabili, e i terreni agricoli e non.